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ALL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEVE ESSERE CONVOCATO L’EFFETTIVO TITOLARE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’UNITÀ IMMOBILIARE

CASSAZIONE CIVILE SEZ. II – 24/04/2023, N. 1082

All’assemblea condominiale deve essere convocato l’effettivo titolare del diritto di proprietà della porzione immobiliare, indipendentemente dall’avvenuta comunicazione all’amministratore dell’eventuale trasferimento dell’immobile, non incidendo sull’acquisizione dello status di condomino e sulle conseguenti legittimazioni né la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all’art. 1130, n. 6, c.c., né quella relativa all’obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all’art. 63, co. 5, disp. att. c.c

Pertanto, l’amministratore, al fine di assicurare una regolare convocazione dell’assemblea, è tenuto a compiere le dovute indagini secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata.

Testi a cura del CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI