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IN ASSENZA DI CONTATORI DIVISIONALI L’ACQUA SI DIVIDE IN MILLESIMI

TRIBUNALE DI ROMA 30 GENNAIO 2017, N. 1619

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1619 del 30 gennaio 2017, ha dichiarato nulla la delibera assembleare che aveva ripartito le spese dell’acqua tra i condomini in parti uguali. Il Tribunale richiama l’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia, secondo il quale nel condominio le spese relative al consumo di acqua devono essere ripartite in base all’effettivo consumo, se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche (Cass. civ., 1.8.2014, n. 17557) come, ad esempio, i “contatori di sottrazione”, installati in ogni abitazione. In assenza di tali dispositivi, il riparto dell’acqua va effettuato secondo i millesimi di proprietà.

Assenza contatori divisionali Acqua

COSTRUIRE IN ADERENZA. IL PIANO REGOLATORE LO VIETA E IL CONDOMINO DEVE ARRETRARSI

CASSAZIONE 26 APRILE 2017, N. 10304  Estratto

I condomini convenivano in giudizio il proprietario dell’appartamento il cui terrazzo, realizzato a ridosso della parte condominiale, violava le distanze legali, chiedendone l’arretramento e il risarcimento del danno. La Cassazione afferma che qualora il piano particolareggiato esecutivo urbano prescriva determinate distanze dal confine, non è consentita la costruzione in aderenza, salvo che siano proprio le norme regolamentari a prevedere diversamente. La disciplina del piano particolareggiato è integrativa del codice civile e, in tema di distanze nelle costruzioni, l’art 873 c.c. cede alla norma regolamentare. Nella specie il piano regolatore e il piano particolareggiato del Comune di Nettuno all’art. 9 delle norme tecniche di attuazione prevede per ogni nuova edificazione i distacchi dai confini non dovranno essere inferiori a m. 4, che lo strumento urbanistico comunale vieta la possibilità di costruire in aderenza, e che le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi non sono derogabili dalle parti.

Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI

INCOMBE SUL CONDOMINO CHE IMPUGNI L’ONERE DI SOVVERTIRE LA PRESUNZIONE DI VERITÀ DI QUANTO RISULTA DAL VERBALE

CASSAZIONE 09 MAGGIO 2017, N. 11375  Estratto

L’art. 1137, comma 2, c.c. ammette, l’impugnazione della delibera assembleare soltanto da parte dell’assente, del dissenziente e dell’astenuto; pertanto, il condomino presente che abbia partecipato all’assemblea non può impugnare la deliberazione, se non è dissenziente (o non si sia astenuto) proprio in ordine alla deliberazione che impugna. Il dissenso dell’impugnante rispetto alla deliberazione deve essere provato ed incombe sullo stesso l’onere della relativa prova.  Il verbale di un’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova. Incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale.

Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI

LASTRICO ESLUSIVO. LA SPESA SOLO ALLE UNITA’ IMMOBILIARI COPERTE DALLA SUPERFICIE

CASSAZIONE 10 MAGGIO 2017, N. 11484 Estratto

In tema di condominio negli edifici, agli effetti dell’art. 1126 c.c., i due terzi della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condomini, in relazione alla proprietà delle parti comuni esistenti nella colonna d’aria sottostante, ma di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico, alle quali, pertanto, esso funge da copertura. La Suprema Corte spiega che l’art. 1126 c.c., obbligando a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi, “tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve”, si riferisce  a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto. Nello specifico, l’obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio, ma dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione. Del resto, è pressochè inevitabile che la terrazza a livello o il lastrico di uso esclusivo coprano altresì una o più parti che siano comuni a tutti i condomini, e non solo a quelli della rispettiva ala del fabbricato, come, ad esempio, il suolo su cui sorge l’edificio, la facciata, le fondazioni, ma se bastasse ciò per chiamare a concorrere alle spese del bene di copertura tutti i condomini, l’art. 1126 c.c., non avrebbe alcuna pratica applicazione.

Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI